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La Normativa sullo smaltimento dei toner esausti

13 Febbraio 2017 SnetAdmin Comments Off
ZEROZEROTONER

ZEROZEROTONER

è una valida alternativa agli smaltimenti tradizionali delle cartucce esauste, sia nella componente ambientale che nella semplicità di gestione.

ZEROZEROTONER

è un insieme di servizi perfettamente integrati ed espressamente progettati per tutti i consumabili (toner, cartucce, nastri, tamburi, ecc.. ), per permettere a Professionisti, Aziende ed Enti pubblici di ottimizzare le rispettive attività di stampa, di rispettare l’ambiente e di scaricare ogni responsabilità nella gestione di questi rifiuti.

  • 1. Chi autorizza una società a gestire gli smaltimenti? Qual è il sito ministeriale ?

    L’autorizzazione è ministeriale e a seguito di questa si viene registrati sul sito http://www.albonazionalegestoriambientali.it. Li’ potete controllare direttamente ogni autorizzazione in essere.

  • 2. Il produttore del rifiuto è colui che consuma il toner o chi altro ?

    Per tutti i rifiuti (non solo i toner) la legge (Art. 183 Dlg 152/2006) afferma che il “produttore” è il soggetto giuridico che “lo genera con la propria attività”, quindi in prima istanza l’azienda che stampQualora poi l’azienda si affidasse ad un servizio di manutenzione (verificando ovviamente che il manutentore abbia tutte le autorizzazioni per poterlo espletare), allora quest’ultimo si configura come il manutentore (Art. 183 266 Dlg 152/2006)

  • 3. Di fatto il rifiuto e di vostra proprietà quando è nella scatola originale ? E quando lo mettiamo nell’Ecobox ?

     

    Qualsiasi bene diventa un rifiuto quando l’utilizzatore decide di disfarsene; fino ad allora il toner non è di nostra proprietà; diventa tale quando è esaurito ed allora inizia la relativa parte della manutenzione (gestione del fine vita) ed esso viene posto nell’Ecobox.

  • 4. Ma i codici C.E.R. non vengono già inseriti per legge sul prodotto ?

    No, i C.E.R. sono codici relativi ai rifiuti e la loro determinazione è responsabilità del “produttore” (del rifiuto e non del prodotto).

  • 5. C’è un’azienda che mi ritira i toner usati a fronte di una nuova fornitura, in questo caso non va gestito lo smaltimento ?

    Se l’Azienda in questione non ha anche le autorizzazioni ambientali per gestire i rifiuti, questa prassi non è prevista per legge, anche se effettuata a volte da chi ha interesse commerciale ad entrare in possesso dei vuoti. La domanda da porsi in questi casi è sempre la stessa : “cosa ci viene rilasciato per comprovare la corretta gestione dell’esausto in caso di controlli” ? Se la risposta non è “un formulario F.I.R.”, allora devono sorgere dei dubbi.

  • 6. Noi abbiamo le macchine a noleggio e il nostro Rivenditore ci ritira i toner esausti quando consegna quelli nuovi. Siamo a posto ?

    Ci sono due condizioni che devono essere verificate. La prima è che nel vostro contratto di noleggio sia espressamente prevista la gestione degli esausti; la seconda è che il vostro Rivenditore abbia tutte le autorizzazioni Ambientali per il trasporto, lo stoccaggio ed eventualmente il trattamento dei rifiuti. Senza autorizzazioni specifiche del ministero dell’Ambiente nessuno può trasportare o stoccare rifiuti. Inoltre chi lo fa secondo i canoni degli smaltimenti classici deve rilasciare il Formulario FIR al Cliente. Verificate bene queste condizioni perché a volte capita che i Rivenditori gestiscono anche i rifiuti per “fare un favore” al Cliente; in realtà il favore è solo logistico ma amministrativamente e legalmente si possono creare dei problemi.

  • 7. Il mio comune affida la raccolta dei toner ad una cooperativa (iscritta all’albo) con ritiro gratuito ma non rilasciano alcun FIR perché il Comune assimila i Consumabili esausti ai “rifiuti urbani”. Capirete che tra quello che dite voi e quello che afferma il Comune il mio orientamento.

    I rifiuti esausti di stampa non possono essere assimilati ai rifiuti URBANI, c’è una sentenza molto chiara su questo e tra l’altro recentemente la questione è stata confermata in un importante Convegno a Milano. Molti comuni che un tempo assimilavano i toner agli urbano oggi non lo fanno più. In ogni caso il consiglio in questi casi è di farsi mettere esplicitamente per iscritto su di un documento che “siete autorizzati dal Comune ad eliminare i Consumabili esausti anche senza il Formulario FIR”; inoltre ci farà piacere se ci segnalate il caso specifico.

  • 8. Sono a conoscenza di un documento ministeriale che afferma che la cartuccia deve essere sempre sostituita dal manutentore. Quindi ZEROZEROTONER non è legale ?

    Conosciamo molto bene quel documento, datato Giugno 2015, perché collaboriamo continuamente con il ministero per fare chiarezza sulla normativa; in realtà il documento (che è molto tecnico) afferma che la sostituzione della cartuccia deve essere eseguita da personale incaricato “dall’azienda manutentrice” e questo è quello che noi facciamo, incaricando esplicitamente di effettuare la sostituzione al personale tecnico dell’Azienda Cliente, che espressamente lo accetta firmando il contratto. In passato effettuavamo noi la sostituzione ma sono stati i clienti stessi a chiederci di poterlo fare in autonomia per diminuire i costi dell’abbonamento. In ogni caso siamo disponibili ad offrire il servizio di sostituzioni come opzione contrattuale ai Clienti che lo desiderano.

  • 9. Noi abbiamo un’azienda che ci ritira i Toner perché li rigenera. E’ regolare questo ?

    Premesso che la rigenerazione è di per sé una pratica virtuosa, il ritiro di una cartuccia da rigenerare deve essere sempre effettuata come rifiuto, ossia accompagnata da un formulario FIR.
    Chi ritira dunque deve essere autorizzato al trasporto e al rilascio dei formulario e la questione ricade nella gestione classica dei rifiuti, di cui il Cliente rimane responsabile.

    Il caso peggiore di tutti è se le cartucce vengono ritirate senza alcun documento, purtroppo accade anche questo ma va posta attenzione ad evitarlo.

  • 10. Se firmiamo il vostro contratto saniamo il periodo passato in cui ci siamo disinteressati dei nostri rifiuti ?

    Nel campo dei rifiuti la legge non prevede differenze rispetto a tutti gli altri settori, quindi tecnicamente la risposta a questa domanda è che ZEROZEROTONER ha effetto da quando viene attivato e non effetto retroattivo. Dobbiamo anche dire che in tutti i casi in cui sono stati effettuati controlli in presenza di un abbonamento ZEROZEROTONER, a nostra conoscenza l’organo di controllo non ha MAI applicato sanzioni per una errata gestione precedente, probabilmente poiché viene appurata la effettiva volontà del Cliente di gestire in modo proprio i propri rifiuti. Questo può essere incoraggiante ma in realtà non costituisce giurisprudenza.

  • 11. In caso di controlli, il Cliente che passa dal “vecchio sistema” a ZEROZEROTONER, è tenuto a presentare qualche documentazione particolare ?

    No, il Cliente non deve esibire null’altro se non il contratto firmato e in corso di validità

  • 12. E’ obbligatorio smaltire ogni anno anche se i contenitori sono semi vuoti? E cosa si intende per anno, solare o da contratto ?

    Le aziende hanno l’obbligo di provare la loro gestione a norma, effettuata una volta l’anno. La cadenza delle dichiarazioni dei rifiuti avviene nel mese di Aprile per cui normalmente si intende anno solare. I contratti ZEROZEROTONER si possono attivare in qualsiasi mese dell’anno.

  • 13. Le norme per i rifiuti valgono anche per le scuole e i comuni e la pubblica amministrazione ?

    Si, anche per la pubblica amministrazione le regole sono identiche

  • 14. Una ditta che si rivolge ad un vostro Rivenditore quindi è sollevata dall’obbligo di fornire i documenti sullo smaltimento dei consumabili ?

    Si, se acquista dal nostro rivenditore un abbonamento ZEROZEROTONER; in questo caso ciò che fa testo è solo in contratto.

  • 15. Dobbiamo controllare che il Rivenditore ZEROZEROTONER sia iscritto all’albo degli intermediari (Cat.8) ?

    Nel caso di ZEROZEROTONER no. Dal momento che ZEROZEROTONER si configura giuridicamente e contrattualmente come una “manutenzione”, il Ministero dell’Ambiente non è coinvolto per chi rivende il nostro servizio. Concettualmente è esattamente come se vi rivendesse un contratto di manutenzione tecnica o sistemistica su hardware e software.

    Nel caso degli altri smaltimenti classici serve come minimo l’iscrizione di chi fattura il servizio alla categoria della “intermediazione senza detenzione di rifiuti”.

  • 16. C’è una ditta che offre lo stesso servizio senza rilasciare il Formulario FIR. Come ci dobbiamo comportare ?

    Abbiamo visto numerosi esempi di attività improprie; non è possibile ritirare senza Formulario FIR gli esausti speciali di stampa, il che purtroppo non significa che qualcuno non lo faccia. Comunque vi dovete sempre chiedere quali documenti avreste da esibire in caso di controlli.

  • 17. Noi acquistiamo già un servizio di smaltimento dai nostro Rivenditore, dove sta la novità ?

    La questione centrale è che il produttore del rifiuto (voi in prima istanza) deve sempre controllare le autorizzazioni di tutta la filiera di coloro che gli offrono il servizio, a cominciare dall’Azienda che glielo vende.
    Trattandosi di un servizio di smaltimento standard anche solo per la fatturazione l’Azienda venditrice deve risultare Autorizzata presso il Ministero dell’Ambiente alla categoria minima (si chiama Cat. 8) della cosiddetta “Intermediazione senza detenzione” di rifiuti.
    La maggior parte dei Rivenditori non dispone di questa autorizzazione e magari inconsapevolmente intermedia un servizio di smaltimento classico in modo improprio.
    L’acquisto dal Rivenditore è quindi possibile ma va prestata attenzione da entrambe le parti.

  • 18. Ci è stata mostrata una circolare ministeriale afferma che se i rifiuti sono vostri (perché derivano da una manutenzione) voi non li potete stoccare presso i nostri uffici.

    Consociamo perfettamente quella circolare perché collaboriamo sempre con il Ministero e spesso ne sollecitiamo noi stessi i chiarimenti.
    La circolare è corretta ma la questione non è come voi la state ponendo. E’ una questione molto tecnica ma anche molto chiara: la legge (in particolare l’Art. 183 del TUA Dlg 152 aggiornato) chiarisce che i rifiuti si intendono prodotti dal manutentore (in questo caso noi) il quale ha facoltà di usufruire del cosiddetto deposito temporaneo “in tutta l’area” ove avviene la manutenzione. Ora il “deposito temporaneo” o “deposito preliminare alla raccolta” è giuridicamente ben diverso da uno stoccaggio. Infatti nel caso del deposito temporaneo nulla può essere effettuato su di un rifiuto se non trasportarlo via mentre nel caso di stoccaggio (ve ne sono di vari tipi) i rifiuti possono essere lavorati.

  • 19. Quanti toner/anno giustificano la necessità dello smaltimento ? Noi consumiamo al massimo 3 o 4 toner all’anno.

    Non è questione di “quantità”: un’azienda deve gestire opportunamente il fine vita anche di un solo toner.

  • 20. La legge richiede di conservare il FIR in azienda per 5 anni e nessun altro onere (se il rifiuto è solo quello). Ci hanno detto così, non è vero ?

    Purtroppo non è così. Intanto il Formulario FIR non va solo conservato ma innanzitutto va compilato e la responsabilità è del Cliente (ci mette la sua partita IVA e la sua firma). In secondo luogo in FIR va controllato in ogni sua parte e va conservato in due copie; il Cliente deve assicurarsi che la la seconda (in realtà è la quarta perché la second a el aterza rimangono a trasportatore e impianto) ritorni a lui entro 90 gg dal ritiro.
    Inoltre il non obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e della compilazione annuale del MUD presso la camera di commercio, riguarda le aziende con meno di 10 dipendenti, ma solo se trattano rifiuti certamente non pericolosi; questo non è il caso dei consumabili (rifiuti con C.E.R. a specchio) che possono avere una versione pericolosa di cui il produttore del rifiuto (il Cliente) si deve accertare.

  • 21. Su un formulario FIR compilato leggo: codice rifiuto 080318 e descrizione rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317. Non mi è chiara questa parte, posso avere delucidazioni ?

    Significa che il Cliente sta responsabilmente attestando (con la sua partita IVA e la sua firma sul Formulario FIR) che si tratta di Toner non pericolosi. Un eventuale controllo porterebbe a chiedere da parte della autorità come ha fatto il Cliente stesso a determinare questo C.E.R. invece che il 08.03.17* (pericoloso). La risposta definitiva è solo data da un’analisi chimica eseguita presso un laboratorio accreditato, in assenza della quale il Cliente non sarebbe in regola.

  • 22. In caso di controllo delle autorità competenti, basta esibire il contratto ?

    Si. Dal mese di Novembre 2015 ai clienti che siglano un nuovo contratto viene inviato anche un attestato di scarico di responsabilità, ma in realtà il contratto è sufficiente.

 

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